Menù di navigazione

Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA). (138)

Titolo prima sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 134; poi il titolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 17 febbraio 2010

CAPO III
Disposizioni sulle fasi del procedimento
Art. 21
Modalità di svolgimento della VAS
1. L’attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
2. La VAS è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, nei casi di cui all’articolo 5, comma 3;
b) la fase preliminare per l’impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale;
c) l’elaborazione del rapporto ambientale;
d) lo svolgimento di consultazioni;
e) la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con espressione del parere motivato;
f) la decisione;
g) l’informazione sulla decisione;
h) il monitoraggio.
Art. 22
Procedura di verifica di assoggettabilità
1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale strategica, l’autorità procedente o (52)

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 20.

il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predispone un documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla presente legge.
2. Il documento viene trasmesso in via telematica o su supporto informatico, anche tramite l’infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla l.r. 1/2004 e alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza) , (252)

Parole soppresse con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 22, comma 1.

all’autorità competente per la decisione circa l’assoggettabilità del piano o programma a VAS. (53)

Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 20.

3. L’autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall’invio.
4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 della presente legge, sentita l'autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall'autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o il programma al procedimento di VAS specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato 1 e specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente. (253)

Comma così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 22, comma 2.

4 bis. Per gli atti di governo del territorio di cui all’articolo 5 bis, il provvedimento di verifica di cui al comma 4 è emesso prima dell’adozione del piano stesso da parte dell’organo competente. (160)

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 7.

5. Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusioni dalla VAS (254)

Parole soppresse con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 22, comma 3.

, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web dell'autorità procedente o (55)

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 20.

del proponente e dell’autorità competente.
Art. 23
1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente predispone un documento preliminare contenente:
a) le indicazioni necessarie inerenti allo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;
b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale.
2. Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, l’autorità procedente o il proponente invia all’autorità competente, con modalità telematiche, il documento preliminare e l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, avvia le consultazioni trasmettendo il documento preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisire i contributi. I contributi sono inviati all’autorità procedente e all’autorità competente entro trenta giorni dall’avvio della consultazione.
3. La consultazione si conclude entro quarantacinque giorni dall’invio del documento medesimo, salvo quanto diversamente comunicato dall’autorità competente.
Art. 24
Rapporto ambientale
1. Il rapporto ambientale è redatto dall'autorità procedente o (58)

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 22.

dal proponente e contiene le informazioni di cui all’Allegato 2 alla presente legge. Esso, in particolare:
a) individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull’ambiente, sul patrimonio culturale e paesaggistico (58)

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 22.

e sulla salute derivanti dall’attuazione del piano o del programma;
b) individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all’articolo 23;
c) concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma;
d) indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull’ambiente, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio; (59)

Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 22.

d bis) dà atto della consultazioni di cui all’articolo 23 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. (60)

Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 22.

2. Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA).
3. Per la redazione del rapporto ambientale sono utilizzate, ai fini di cui all’articolo 8, le informazioni pertinenti agli impatti ambientali disponibili nell’ambito di piani o programmi sovraordinati, nonché di altri livelli decisionali.
4. Per facilitare l'informazione e la partecipazione del pubblico, il rapporto ambientale è accompagnato da una sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale.
Art. 25
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 6, l’autorità procedente o il proponente comunica all’autorità competente la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e l’avviso al pubblico contenente:
a) il titolo della proposta di piano o programma;
b) l’indicazione dell’autorità procedente o del proponente;
c) la data di avvio e la data di chiusura delle consultazioni;
d) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
e) l’indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall’autorità procedente nella loro interezza;
f) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
g) l’eventuale necessità della valutazione di incidenza.
2. La proposta di piano o programma, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e l’avviso al pubblico sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’autorità competente e dell’autorità procedente, e sono depositati presso gli uffici dell’autorità competente e dell’autorità procedente o del proponente. Contestualmente la comunicazione della relativa pubblicazione è trasmessa in via telematica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell’articolo 19, a cura dell’autorità procedente o del proponente.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della documentazione e dalla comunicazione di cui al comma 2, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare all’autorità competente e all’autorità procedente proprie osservazioni per iscritto, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Art. 26
Espressione del parere motivato
1. L'autorità competente svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni pervenute a seguito della consultazione, ed esprime il proprio parere motivato entro quarantacinque (257)

Parola così sostituita con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 25.

giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3.(258)

Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 25.

2. Il parere di cui al comma 1, può contenere tra l’altro proposte di miglioramento del piano o programma in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull’ambiente emersi.
3. L'autorità procedente o il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui ai commi 1 e 2, alle opportune revisioni del piano o programma, dandone conto nella dichiarazione di sintesi. (13)

Comma prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 2. Poi il comma è stato così parzialmente modificato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 24.

Art. 27
Conclusione del processo decisionale
1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'approvazione del piano o programma. (64)

Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 25.

2. Il provvedimento di approvazione del piano o programma è accompagnato da una dichiarazione di sintesi, contenente la descrizione:
a) del processo decisionale seguito;
b) delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;
c) delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;
d) delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili alternative individuate nell’ambito del procedimento di VAS.
Art. 28
1. L’avviso dell’avvenuta approvazione del piano o programma è pubblicato sul BURT a cura dell’autorità procedente e comunicato all’autorità competente. (209)

Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 6.

2. La decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del piano o programma, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, è pubblicata sul sito istituzionale del proponente, dell’autorità procedente e dell’autorità competente, con l’indicazione della sede ove è possibile prendere visione del piano o programma approvato e del rapporto ambientale, comprensivo delle misure adottate in merito al monitoraggio e di tutta la documentazione istruttoria relativa al piano o programma.
Art. 29
Monitoraggio
1. Il monitoraggio dei piani e dei programmi assicura:
a) il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull’ambiente, dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati;
b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.
2. Le attività di monitoraggio previste costituiscono parte integrante del rapporto ambientale. Esse comprendono il controllo degli indicatori preventivamente selezionati, con riferimento specifico sia agli obiettivi del piano o del programma ed alle azioni in esso previste, sia agli impatti significativi ed alle situazioni di criticità ambientale individuate nel rapporto ambientale.
3. Il piano o programma individua le responsabilità, i ruoli e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio. Il monitoraggio è effettuato anche avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale che disciplina l’attività dell’Agenzia.
4. Al fine di evitare duplicazioni, nelle attività di monitoraggio di cui al presente articolo sono utilizzate, ove possibile, le modalità e le procedure di controllo eventualmente esistenti e già predisposte. Per i piani e programmi regionali, il monitoraggio è disciplinato dalla l.r. 1/2015 (210)

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 7.

. Esso è adeguatamente incrementato, in attuazione della presente legge, dagli elementi specificamente ambientali.
4 bis. Il proponente o l’autorità procedente trasmette all’autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell’allegato VI alla parte seconda del d.lgs.152/2006. Il monitoraggio dà atto anche del contributo del piano o programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalla strategia regionale di sviluppo sostenibile di cui all’articolo 74. (259)

Comma inserito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 26.

4 ter. L’autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell’autorità procedente. (259)

Comma inserito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 26.

5. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1, è data adeguata informazione attraverso i siti web del proponente, dell’autorità procedente e dell’autorità competente.
6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma. Esse sono inoltre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.
Art. 30
Procedimento di VAS per piani e programmi interregionali
1. Nel caso di piani e programmi soggetti a valutazione ambientale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il procedimento di VAS è effettuata d’intesa tra le autorità competenti delle regioni cointeressate.
2. Sono fatte salve le disposizioni sulla consultazione degli interessati previste dalla presente legge, con riferimento agli articoli 22, 23 e 25.
Art. 31
Procedimento di VAS per piani e programmi aventi effetti anche sul territorio di altre regioni
1. Nel caso di piani e programmi soggetti a valutazione ambientale che possono avere impatti ambientali significativi su altre regioni, l’autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali e dei soggetti competenti in materia ambientale interessati dagli impatti.
2. Sono fatte salve le modalità di consultazione previste agli articoli 22, 23 e 25.
Art. 32
Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali (163)

Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 10.

1. Nel caso di piani e programmi interprovinciali, intercomunali o tra enti locali, o comunque oggetto di copianificazione fra più enti, è previsto un unico procedimento di VAS coordinato mediante l'individuazione di un'unica autorità competente per la VAS, ovvero la definizione delle modalità di coordinamento fra le autorità competenti medesime.
2. Qualora costituiscano una semplificazione procedurale, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi di accordi di pianificazione di cui al titolo III, capo I, della l.r. 65/2014 .
Art. 33
Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente
1. La Regione, consultata nell'ambito di procedimenti di competenza statale (164)

Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 11.

, è tenuta al deposito presso i propri uffici della documentazione pervenuta. A tal fine la Regione si esprime mediante atto (65)

Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 26.

dell’autorità competente, (66)

Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 26.

previa acquisizione dei pareri degli altri soggetti competenti in materia ambientale di livello subregionale interessati.
2. Qualora sia consultata nell'ambito dei procedimenti di competenza provinciale, comunale, di altro ente locale, di enti parco regionali o di altre regioni, la Regione si esprime mediante parere della struttura regionale competente in materia di VAS che, in relazione a specifici e rilevanti effetti ambientali, (211)

Parole inserite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 8.

provvede al coordinamento degli apporti istruttori delle strutture interne competenti per materia e degli altri soggetti competenti in materia ambientale di livello sub regionale interessati. (67)

Comma prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 26; poi il comma è così sostituito è così modificato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 11.

Art. 33 bis
1. Ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 152/2006, il proponente di piani e programmi soggetti alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sostenuti dalla medesima per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie e di monitoraggio relative alle procedure disciplinate dal presente titolo.
2. Gli oneri istruttori di cui al comma 1 sono dovuti solo nel caso in cui il proponente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera 1), oppure il soggetto pubblico o privato che elabora il piano programma, siano diversi dall'autorità procedente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h).
3. La somma di cui al comma 1 è determinata nella misura massima di 500,00 euro per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di 1.000,00 euro per la procedura di VAS e di 300,00 euro per le attività istruttorie relative al monitoraggio del piano o programma. Qualora l’istanza di VAS sia stata preceduta da una verifica di assoggettabilità a VAS relativa allo stesso piano o programma, gli oneri istruttori per lo svolgimento della VAS sono determinati nella misura massima di 500,00 euro.
4. Per i procedimenti di competenza regionale la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le relative modalità di corresponsione. I comuni, le province e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.
5. Nelle more dell’approvazione della deliberazione di cui al comma 4, il proponente è tenuto a versare a favore dell’autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, le somme indicate al comma 3.
6. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della Tipologia di entrata n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del Titolo 3 “Entrate extratributarie” del bilancio regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Frase così sostituita con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto aggiunto con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1. Poi il comma è abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 2. Poi il comma è stato così parzialmente modificato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 23 giugno 2011, n. 24/R , emanato con d.p.g.r. 23 giugno 2011, n. 24/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 209 del 13 luglio 2011 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 6, secondo periodo, della legge della Regione Toscana n. 10 del 2010.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 102; poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 45. Infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Preambolo così modificato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 8; poi l'articolo è così modificato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 26; poi il comma è così sostituito è così modificato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 31; poi è sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 12; infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 34; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 38; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 40; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 44; poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 27. Infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 45; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 46; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 48; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 49; poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 30. Infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 50; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 51; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 52; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 53; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 59.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 62; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 64.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 65; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 66.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 67.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 69, ed ora così sostituito con l.r 19 marzo 2015, n. 30 , art. 138.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 70; poi sostituito con l.r 19 marzo 2015, n. 30 , art. 139; infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 71; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 72; poi il comma è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 72.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2013, n. 46 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo prima sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 134; poi il titolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera dell'allegato A1 inserita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera dell'allegato A1 inserita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato A3 abrogato con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 64.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera dell'allegato B1 inserita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera dell'allegato B3 così sostituita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 66.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 21; e poi così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 34; e poi così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 29 marzo 2017, n. 13/R , emanato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 19/R , emanato con d.p.g.r. 11 aprile 2017, n. 19/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 16; poi così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 10 , poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 27 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 28 , poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 4 aprile 2019, n. 15/R , emanato con d.p.g.r. 4 aprile 2019, n. 15/R.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 2 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 22 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 22 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 22 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 27 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 27 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 29, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 29, comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 29, comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 30, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 30, comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 30, comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

269. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

270. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

271. Rubrica così sostituita con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 33 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

272. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 33 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

273. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 35 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

274. Comma così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 35 , comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.