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Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA). (138)

Titolo prima sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 134; poi il titolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 17 febbraio 2010

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 3
Finalità
1. Le norme di cui al presente titolo II, disciplinano le procedure per la VAS relativa a piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale, la cui approvazione sia di competenza della Regione e degli enti locali.
2. La Regione assicura che venga effettuata la valutazione ambientale dei piani e dei programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente affinché, attraverso l’integrazione efficace e coerente delle considerazioni ambientali, essi contribuiscano a promuovere la sostenibilità dello sviluppo regionale e locale secondo i principi dell’articolo 3 quater del d.lgs. 152/2006 (23)

Parole aggiunte con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 5.

.
Art. 4
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) piani e programmi: gli atti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Unione europea, nonché le loro modifiche, che sono elaborati, adottati o approvati da autorità regionali o locali, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale;
b) impatto ambientale: l'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante dall’attuazione sul territorio di piani o programmi; tale alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa;
c) patrimonio culturale e paesaggistico: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n 137) nonché il paesaggio così come individuato dagli strumenti di pianificazione territoriale; (24)

Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 6.

d) rapporto ambientale: il documento redatto in conformità alle previsioni di cui all’articolo 24 e con i contenuti di cui all’Allegato 2;
e) verifica di assoggettabilità: il processo attivato allo scopo di valutare se un piano o programma o una sua modifica possa avere effetti significativi sull'ambiente e quindi debba essere assoggettato alla valutazione ambientale secondo le disposizioni della presente legge considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate; (25)

Parole aggiunte con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 6.

f) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;
h) autorità competente: è la pubblica amministrazione o l’organismo pubblico individuati ai sensi dell'articolo 12, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e che collabora con l'autorità procedente o con il proponente il piano o programma nell'espletamento delle fasi relative alla VAS;
i) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge ovvero, ove il piano o programma sia elaborato dal soggetto di cui alla lettera l), la pubblica amministrazione che approva il piano o programma medesimo; (27)

Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 6.

l) proponente: eventuale (28)

Parola inserita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 6.

soggetto pubblico o privato, se (28)

Parola inserita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 6.

diverso dall’autorità procedente di cui alla lettera i), che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge;
m) soggetti competenti in materia ambientale: i soggetti pubblici comunque interessati agli impatti sull'ambiente di un piano o programma individuati secondo i criteri stabiliti dall’articolo 20;
n) enti territoriali interessati: gli enti locali il cui territorio è interessato dalle scelte del piano o programma secondo i criteri stabiliti dall’articolo 19;
o) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
p) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative;
q) consultazione: processo costituito dall'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico finalizzato alla raccolta dei dati, alla valutazione dei piani e programmi e all'acquisizione di pareri;
r) parere motivato: provvedimento obbligatorio, con eventuali osservazioni e condizioni, (29)

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 6.

conclusivo del procedimento di VAS, espresso dall’autorità competente, avente ad oggetto la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti della consultazione;
s) dichiarazione di sintesi: documento finalizzato alla illustrazione delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma, con particolare riferimento alle informazioni contenute nel rapporto ambientale, ai pareri espressi ed ai risultati delle consultazioni, evidenziando altresì le ragioni sottese alle scelte ed ai contenuti del piano o programma, alla luce delle possibili alternative individuate e valutate.
Art. 5
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo II, si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali.
2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS:
a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, II bis, (205)

Parole inserite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 2.

III e IV del Sito esternod.lgs. 152/2006 ;
b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'Sito esternoarticolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui ai commi 3 e 3 ter (152)

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 3.

.(8)

Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.

3. L’effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall’autorità competente secondo le disposizioni di cui all’articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:
a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti; (9)

Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.

b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2; (9)

Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.

c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti. (9)

Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.

3 bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. 152/2006. (10)

Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.

3 ter. Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa. (153)

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 3.

4 bis. Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell’articolo 12, comma 6 del d.lgs.152/2006. (12)

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.

4 ter. Per la valutazione ambientale dei piani regolatori portuali e dei piani di sviluppo aeroportuale, (249)

Parole inserite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 20.

delle loro modifiche e dei progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’ambito degli stessi piani, (250)

Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 20.

si applicano le disposizioni previste dall’articolo 6, comma 3-ter del d.lgs.152/2006. (10)

Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.

Art. 5 bis
1. La Regione, la città metropolitana, le province, le unioni di comuni e i comuni, nell’ambito della rispettiva competenza, provvedono all’effettuazione della VAS sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) .
2. Non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, che non comportino variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo stesso strumento definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.
3. Le varianti agli atti di cui al comma 1 sono soggette a VAS ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b bis).
Art. 6
Casi di esclusione
1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge:
a) piani e programmi finanziari o di bilancio;
b) piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
c) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione o dagli enti locali competenti.
1 bis. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale urbanistica (251)

Parole inserite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 21.

o della destinazione dei suoli conseguenti all’approvazione dei piani di cui all’articolo 5, comma 4 ter, nonché (251)

Parole inserite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 21.

a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere. (31)

Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 9.

Art. 7
Obblighi generali
1. Il procedimento per la VAS disciplinato dalla presente legge è ricompreso all'interno di quello previsto per l'elaborazione, l'adozione, l'approvazione di piani e programmi. La VAS è avviata dall'autorità precedente o (32)

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 10.

dal proponente contemporaneamente (33)

Parola sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 10.

all’avvio del procedimento di formazione del piano o programma e deve concludersi anteriormente alla sua approvazione.
1 bis. Ai fini del comma 1, il procedimento di VAS si intende avviato:
a) alla data in cui l’autorità procedente o il proponente trasmette all’autorità competente il documento preliminare di cui all’articolo 22, per i piani e programmi di cui all’articolo 5, comma 3;
b) alla data in cui l’autorità procedente o proponente trasmette all’autorità competente il documento preliminare di cui all’articolo 23. (34)

Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 10.

2. I provvedimenti amministrativi di approvazione assunti senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
Art. 8
Semplificazione dei procedimenti
1. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati, è necessario il coordinamento interistituzionale o intersettoriale nello svolgimento della VAS, al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti, evitando al contempo duplicazioni delle valutazioni.
2. Fermo restando lo svolgimento della VAS a vari livelli amministrativi, con metodi e strumenti adeguati a ciascun livello, le autorità preposte all'approvazione dei piani o programmi tengono conto delle valutazioni eventualmente già effettuate con riferimento ai piani e programmi sovraordinati, individuando quelle che possano più adeguatamente essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio. Sono fatte salve diverse valutazioni dipendenti da sopravvenuti motivi di pubblico interesse o da mutamento della situazione di fatto o da nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
4. Al fine di evitare duplicazioni le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione di cui al capo III, sono coordinate con quelle previste per specifici piani e programmi. (155)

Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 5.

5. Per i piani e programmi di cui alla l.r. 65/2014 (156)

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 5.

, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 22 e quella per la fase preliminare di cui all’articolo 23, possono essere effettuate contemporaneamente; in tal caso l'autorità procedente o (35)

Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 11.

il proponente e l’autorità competente concordano che la conclusione degli adempimenti di cui agli articoli 22 e 23 debba avvenire entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare, comprendente il periodo di trenta giorni previsto per la consultazione di cui al comma 3 dell’articolo 22. Resta fermo che il documento preliminare comprende i contenuti dei documenti di cui agli articoli 22 e 23.
6. Per i piani e programmi disciplinati dalla l.r. 65/2014 (156)

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 5.

, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengono adottati contestualmente alla proposta di piano o programma, e le consultazioni di cui all’articolo 25, vengono effettuate contemporaneamente alle osservazioni di cui all'articolo 19 della l.r. 65/2014 (156)

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 5.

sul piano o programma adottato (36)

Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 11.

.
7. Ai fini di cui al presente articolo, sono utilizzate le infrastrutture informatiche previste nel programma regionale della società dell’informazione e della conoscenza, di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”) , al fine di instaurare relazioni efficaci ed efficienti tra le pubbliche amministrazioni destinatarie della legge regionale e gli altri soggetti coinvolti ed interessati.
Art. 9
1. La presente legge garantisce l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento di VAS, nelle forme e con le modalità di cui al capo III, assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull’ambiente.
2. Nell'ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ulteriori modalità di partecipazione quali previste dalla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito Pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e attingere al sostegno finanziario che la Regione prevede in applicazione e ai fini della stessa l.r. 46/2013 . A tale scopo, gli enti interessati presentano domanda all'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, secondo le modalità previste dalla l.r. 46/2013 .
3. Nei casi di cui al comma 2:
a) l’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione decide sull'ammissione della domanda entro quindici giorni dalla presentazione, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 14 della l.r. 46/2013 ;
b) il processo partecipativo ammesso si svolge entro i termini inderogabili di cui al capo III del presente titolo II, previsti per le procedure partecipative e nel rispetto del principio di non duplicazione di cui all'articolo 8; in ogni caso il procedimento di VAS si conclude nei tempi e con le modalità previste dalla presente legge;
c) non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 46/2013 ;
d) il rapporto sugli esiti del processo partecipativo è trasmesso all’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione e all'autorità competente nei termini utili per l'espressione del parere motivato di cui all'articolo 26; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione del procedimento di VAS nei termini previsti dalla presente legge.
Art. 10
Raccordo normativo con le leggi regionali in materia di programmazione e di governo del territorio(37)

Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 12.

Abrogato.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Frase così sostituita con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11, art. 1 .

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Punto aggiunto con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 1.

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Allegato prima sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 22.

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Allegato prima sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 24.

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Allegato così sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1.

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Comma prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1. Poi il comma è abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 7 .

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1.

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Comma prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 2. Poi il comma è stato così parzialmente modificato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 24.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Regolamento regionale 23 giugno 2011, n. 24/R , emanato con d.p.g.r. 23 giugno 2011, n. 24/R.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 209 del 13 luglio 2011 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 6, secondo periodo, della legge della Regione Toscana n. 10 del 2010.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 102; poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 45. Infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 31 .

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Preambolo così modificato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Lettera abrogata con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Parola inserita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 8; poi l'articolo è così modificato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 9.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 10.

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Parola sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 11.

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Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 11.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 13.

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Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 13.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 14.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 14.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 15.

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Rubrica così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 16.

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Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 16.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 17.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 18.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 19.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 20.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 20.

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Note soppresse.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 22.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 22.

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Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 22.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 23.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 26.

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Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 26; poi il comma è così sostituito è così modificato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 11.

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Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 29.

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Comma abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 30.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 31; poi è sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 12; infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 9 .

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Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 33.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 34; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 38; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 19.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 40; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 25.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 44; poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 27. Infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 22 .

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 45; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 46; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 48; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 49; poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 30. Infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 50; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 51; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 52; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 53; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 59.

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Titolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 60.

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Capo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 60.

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Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 61.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 62; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 63.

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Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 64.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 65; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 66.

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Rubrica così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 67.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 69, ed ora così sostituito con l.r 19 marzo 2015, n. 30 , art. 138.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 70; poi sostituito con l.r 19 marzo 2015, n. 30 , art. 139; infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 46.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 71; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Comma prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 72; poi il comma è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 47.

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 72.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2013, n. 46 , art. 27.

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Note soppresse.

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Lettera abrogata con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 23.

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Titolo prima sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 134; poi il titolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 1.

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Note soppresse.

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Titolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

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Note soppresse.

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Lettera dell'allegato A1 inserita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 63.

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Lettera dell'allegato A1 inserita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 63.

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Allegato A3 abrogato con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 64.

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Lettera dell'allegato B1 inserita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 65.

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Lettera dell'allegato B3 così sostituita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 66.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 10.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 13.

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Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 14.

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Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 15.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 18.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 20.

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Articolo prima inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 21; e poi così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 19 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 22.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 26.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 28.

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Articolo prima sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 34; e poi così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 27 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 35.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 36.

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Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 37.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 39.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 39.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 41.

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Titolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 43.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 44.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 48.

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Articolo abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Allegato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Regolamento regionale 29 marzo 2017, n. 13/R , emanato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R.

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Regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 19/R , emanato con d.p.g.r. 11 aprile 2017, n. 19/R.

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Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 13.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 16; poi così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 30 .

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 4 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 10 .

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Lettera inserita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 10 , poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 27 , comma 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 11 .

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 18 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 20 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 23 .

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 28 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 28 , poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 34.

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Parola così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 29 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25, art. 32 .

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Regolamento regionale 4 aprile 2019, n. 15/R , emanato con d.p.g.r. 4 aprile 2019, n. 15/R.

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Articolo inserito con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 2 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 20.

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Parole soppresse con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 22 , comma 1.

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Comma così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 22 , comma 2.

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Parole soppresse con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 22 , comma 3.

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Articolo così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 23.

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Articolo così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 24.

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Parola così sostituita con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 25.

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Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 25.

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Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 27 , comma 1.

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Lettera abrogata con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 27 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 29, comma 1.

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Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 29, comma 2.

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Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 29, comma 3.

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Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 30, comma 1.

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Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 30, comma 2.

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Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 30, comma 3.

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269. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 31.

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270. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 32.

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271. Rubrica così sostituita con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 33 , comma 1.

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272. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 33 , comma 2.

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273. Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 35 , comma 1.

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274. Comma così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 35 , comma 2.

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