Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9
Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010
CAPO V
- Regolamento di attuazione
Art. 16
- Regolamento di attuazione(55)
1. La Giunta regionale approva, con apposito regolamento, le modalità per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 2, comma 4 bis, lettere a) e b), e le modalità tecniche per lo svolgimento dei controlli di cui alla lettera c) del medesimo comma 4 bis.(45)
2. Il regolamento di attuazione è approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note del Redattore: