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Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9

Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010

CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia, detta norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e di salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove l’integrazione tra la programmazione in materia di qualità dell’aria e lotta ai cambiamenti climatici con le altre politiche di settore con particolare riferimento alla sanità, alla mobilità, ai trasporti, all’energia, alle attività produttive, alle politiche agricole e alla gestione dei rifiuti, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 46, comma 2, dello Statuto, dall’articolo 1 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) (28)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 33.

e dall’articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale). (10)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 126.

Art. 2
- Competenze della Regione
01. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente, non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia. (36)

Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 35.

1. Il Consiglio regionale:
a) approva il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente, ed i relativi aggiornamenti;
b) individua i valori limite di emissione di cui all’Sito esternoarticolo 271, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni relative:
a) all’individuazione e classificazione delle zone ed agglomerati di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), nonché al riesame della classificazione da effettuarsi almeno ogni cinque anni secondo quanto previsto dall’articolo 4 dello stesso d.lgs. 155/2010; (11)

Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 127.

b) all’effettuazione della valutazione della qualità dell’aria ambiente nel rispetto dei criteri, nonché delle modalità e delle tecniche di misurazione stabilite dal d.lgs. 155/2010; (12)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 127.

d) alla individuazione delle postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente;
d bis) alla trasmissione del progetto di zonizzazione e classificazione e del progetto di rete di rilevamento secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 5 del d.lgs. 155/2010; (14)

Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 127.

e) alla gestione ed organizzazione dell'inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE); (15)

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 127.

g) all’approvazione di linee guida di carattere tecnico, criteri e modalità per:
1) l’elaborazione dei PAC;
2) l’acquisizione dei dati tramite la rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria da parte dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);
3) la definizione delle situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite di cui all’articolo 13;
4) la redazione del rapporto dell’ARPAT di cui all’articolo 13;
h) all’attuazione del piano regionale per la qualità dell’aria ambiente di cui all’articolo 9, con le modalità definite al successivo articolo 11, comma 1, lettera a); (29)

Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 34.

i) alla gestione delle postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 5.
i bis) alla selezione delle tecniche di modellizzazione da utilizzare per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 22, comma 5, del d.lgs. 155/2010.(58)

Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 8.

3. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le specifiche categorie di stabilimenti ulteriori rispetto a quelli in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla (12)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 127.

parte seconda dell’allegato quarto alla Sito esternoparte quinta del d.lgs. 152/2006 , per le quali sono adottate le autorizzazioni generali (37)

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 35.

di cui all’articolo 272 del medesimo decreto; tra le categorie di impianti e attività individuate dalla Giunta regionale sono compresi gli impianti termici civili di cui all’Sito esternoarticolo 267, comma 1, del d.lgs. 152/2006 .
4 bis. Le strutture regionali competenti provvedono:
a) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e attività di cui alla parte V, titolo I, del d.lgs. 152/2006, ivi comprese le autorizzazioni generali di cui all’articolo 272 del medesimo d.lgs. 152/2006, nel rispetto di quanto ivi previsto e secondo le modalità stabilite dal titolo II, capo III, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);
b) al rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale, dei titoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), nei casi e nel rispetto delle procedure previste nel medesimo regolamento emanato con d.p.r. 59/2013.
c) all’attività di controllo sulle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti ed attività di cui alla lettera a), all’applicazione delle sanzioni stabilite dall’articolo 279 del d.lgs. 152/2006, nonché all’esercizio dei poteri di ordinanza di cui all’articolo 278 del medesimo d.lgs. 152/2006;
d) al coordinamento dei comuni per l’elaborazione ed attuazione dei piani di azione comunale (PAC). (38)

Comma aggiunto con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 35.

4 ter. La Regione si avvale dell’ARPAT per le attività di controllo. La Regione può altresì avvalersi del supporto tecnico scientifico dell’ARPAT per lo svolgimento delle altre funzioni di cui al comma 4 bis, nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”). (38)

Comma aggiunto con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 35.

Art. 2 bis
1. Gli importi degli oneri istruttori e delle tariffe relativi alle autorizzazioni generali di cui all’articolo 272 del d.lgs. 152/2006, non rilasciate nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale di cui al d.p.r. 59/2013 ove non determinati da disposizioni nazionali, sono determinati nella misura fissa di euro 150,00, da corrispondere all'atto della presentazione della domanda.
2. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale.
3. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.
Art. 3
3. I comuni individuati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, provvedono all’elaborazione ed approvazione dei PAC di cui al medesimo articolo 12.
4. Il sindaco è l’autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell’intensità e della durata dell’esposizione della popolazione, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13.
Art. 4
Abrogato.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 65.

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Comma aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 66.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 68.

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Visto abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

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Visto inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

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Punto così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 art. 125.

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Punto abrogato conl.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 126.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 128.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 129.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 130.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 130.

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Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 130.

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Articolo abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 131.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

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Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 133.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 134.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 33.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 35.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 35.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 36.

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Lettera abrogata con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 36.

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Punto abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 34.

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Punto così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 34.

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Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 35.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 35.

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Comma aggiunto con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 35.

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Articolo inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 36.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 37.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 38.

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Comma aggiunto con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 38.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 39.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 41.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 42.

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Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Comma inserito con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 74.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.