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Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9

Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010

Art. 17 bis
- Disposizioni transitorie relative agli interventi contingibili di cui all’articolo 13(4)

Articolo inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 68.

1. Entro quindici giorni dall’individuazione delle situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite di cui all’articolo 13 e nelle more dell’approvazione dei PAC, i comuni interessati individuano gli interventi contingibili da porre in essere, nonché i termini per la loro attuazione, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g).
2. Qualora i comuni non individuino o (53)

Parole aggiunte con l.r. 12 aprile 2016, n. 27, art. 4.

non mettano in atto gli interventi contingibili entro i termini previsti ai sensi del comma 1, il Presidente della Giunta regionale diffida i comuni inadempienti a provvedere entro le successive ventiquattro ore, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale, adotta con proprio decreto i necessari provvedimenti in luogo dei comuni rimasti inadempienti.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 65.

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Comma aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 66.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 68.

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Visto abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

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Visto inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

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Punto così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 art. 125.

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Punto abrogato conl.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 126.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 128.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 129.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 130.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 130.

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Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 130.

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Articolo abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 131.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

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Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 133.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 134.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 33.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 35.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 35.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 36.

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Lettera abrogata con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 36.

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Punto abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 34.

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Punto così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 34.

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Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 35.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 35.

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Comma aggiunto con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 35.

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Articolo inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 36.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 37.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 38.

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Comma aggiunto con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 38.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 39.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 41.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 42.

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Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Comma inserito con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 74.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.