Menù di navigazione

Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9

Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010

Art. 14
- Poteri sostitutivi
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 3 bis, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nei confronti dei comuni inadempienti in caso di:
a) inosservanza delle norme della presente legge e del piano regionale per la qualità dell'aria;
b) inerzia o ritardo nell'approvazione o nell’aggiornamento dei PAC;
c) approvazione dei PAC in difformità dai criteri e dalle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g). (52)

Comma così sostituito con l.r. 12 aprile 2016, n. 27, art. 3.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 66.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 68.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Visto abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Visto inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 art. 125.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto abrogato conl.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 126.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 128.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 129.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 130.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 130.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 130.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 131.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 133.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 134.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 74.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.