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Legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5

Norme per il recupero abitativo dei sottotetti.

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 12 febbraio 2010

Art. 3 bis
1. Qualora espressamente previsto dagli strumenti urbanistici comunali, per i volumi legittimamente esistenti o in via di realizzazione alla data del 27 febbraio 2010 il recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o l’abbassamento dei solai esistenti ferme restando le caratteristiche tecniche di cui all’articolo 3, comma 1 per i locali sottotetto e fermo restando il rispetto delle altezze minime stabilite dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) per i restanti locali. (8)

Parole aggiunte con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 70.


Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 53; poi il comma è così modificato con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 88.

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Comma prima inserito con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 253; poi il comma è così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 67 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.