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Legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5

Norme per il recupero abitativo dei sottotetti.

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 12 febbraio 2010

Art. 1
- Oggetto, finalità e definizioni
1. La Regione Toscana con la presente legge promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti, in conformità al principio della sostenibilità delle attività edilizie, della valorizzazione delle attività di recupero del patrimonio edilizio esistente, al fine di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici negli edifici.
2. Ai fini della presente legge si definiscono sottotetti i volumi soprastanti l’ultimo piano degli edifici aventi destinazione residenziale, compresi nelle sagome di copertura, dove queste ultime risultano prevalentemente inclinate.

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 53; poi il comma è così modificato con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 88.

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Comma prima inserito con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 253; poi il comma è così sostituito con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 8 luglio 2016, n. 43 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2019, n. 69, art. 67 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.