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Legge regionale 8 febbraio 2010, n. 4

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Reclutamento di personale dirigenziale.

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 12 febbraio 2010




PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto.


Considerato quanto segue:


1. La legge ha come obiettivo una razionalizzazione delle procedure per il reclutamento del personale dirigenziale e delle procedure di mobilità obbligatorie prima dell’indizione di concorsi pubblici;


2. La legge specifica a tal fine che l’amministrazione regionale, nella valutazione dei titoli nei concorsi per l’accesso alla qualifica dirigenziale, deve prendere in considerazione l’esperienza maturata a seguito del servizio espletato a tempo indeterminato o come dirigente a tempo determinato presso la stessa amministrazione o presso altre pubbliche amministrazioni; si specifica altresì che è confermata la percentuale massima di incarichi dirigenziali attribuibili presso l’amministrazione regionale di Giunta regionale e di Consiglio regionale già prevista dalla normativa regionale;


3. Attraverso modifiche al Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale si definisce in legge, in applicazione dei principi di cui al Sito esternodecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della Sito esternolegge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), la procedura da attivare necessariamente da parte della Regione e degli enti dipendenti prima di bandire procedure concorsuali, al fine di consentire la mobilità di dipendenti della pubblica amministrazione in possesso dei medesimi requisiti professionali richiesti per i posti vacanti;


4. La portata applicativa della disposizione di cui al punto 3, viene rinviata al 1° gennaio 2011 al fine di consentire all’amministrazione regionale l’adeguamento delle procedure nei termini previsti dalla legge;


Si approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.