Legge regionale 8 febbraio 2010, n. 4
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Reclutamento di personale dirigenziale.
Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 12 febbraio 2010
PREAMBOLO
Visto l’

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto.
Considerato quanto segue:
1. La legge ha come obiettivo una razionalizzazione delle procedure per il reclutamento del personale dirigenziale e delle procedure di mobilità obbligatorie prima dell’indizione di concorsi pubblici;
2. La legge specifica a tal fine che l’amministrazione regionale, nella valutazione dei titoli nei concorsi per l’accesso alla qualifica dirigenziale, deve prendere in considerazione l’esperienza maturata a seguito del servizio espletato a tempo indeterminato o come dirigente a tempo determinato presso la stessa amministrazione o presso altre pubbliche amministrazioni; si specifica altresì che è confermata la percentuale massima di incarichi dirigenziali attribuibili presso l’amministrazione regionale di Giunta regionale e di Consiglio regionale già prevista dalla normativa regionale;
3. Attraverso modifiche al Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale si definisce in legge, in applicazione dei principi di cui al


4. La portata applicativa della disposizione di cui al punto 3, viene rinviata al 1° gennaio 2011 al fine di consentire all’amministrazione regionale l’adeguamento delle procedure nei termini previsti dalla legge;
Si approva la presente legge