Menù di navigazione

Legge regionale 8 febbraio 2010, n. 4

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Reclutamento di personale dirigenziale.

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 12 febbraio 2010

Art. 3
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 1/2009 sono aggiunti i seguenti:
1bis. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 18 e 29, l’amministrazione può coprire posti vacanti in organico per ciascun profilo mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica e profilo in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento.
1 ter. Ai fini di cui al comma 1, entro il primo trimestre di ogni anno, l’amministrazione pubblica sul sito istituzionale l’elenco dei posti vacanti e disponibili da ricoprire, con l’indicazione di eventuali requisiti specifici richiesti e, per i posti non dirigenziali, dei relativi profili professionali. Entro i trenta giorni successivi i dipendenti di altre amministrazioni appartenenti alla stessa qualifica e profilo possono presentare la domanda di trasferimento corredata da un curriculum che evidenzi l’esperienza lavorativa svolta nella qualifica e nel profilo da ricoprire.
1 quater. La verifica della professionalità posseduta in relazione ai posti da ricoprire ed ai profili professionali interessati è effettuata da apposita commissione della quale fa parte il dirigente alla cui struttura il dipendente deve essere assegnato. La verifica è effettuata in base ai contenuti del curriculum ed al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti e, per i dipendenti riconosciuti in possesso delle caratteristiche necessarie, tramite colloquio.
1 quinquies. Il trasferimento di dipendenti da altre amministrazioni è comunque subordinato all’assenza di dipendenti da inquadrare ai sensi dell’articolo 24, comma 8, e al consenso da parte dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti. L’amministrazione effettua la procedura di cui al comma 1 ter contestualmente alle verifiche di cui all’articolo 24, comma 8.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.