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Legge regionale 8 febbraio 2010, n. 4

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Reclutamento di personale dirigenziale.

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 12 febbraio 2010

Art. 1
- Reclutamento di personale dirigenziale
1. Ferme restando le percentuali di cui rispettivamente all’articolo 13, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e all’articolo 22 bis, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale), qualora per il reclutamento di personale dirigenziale l’amministrazione regionale bandisca concorsi per titoli ed esami, tra i titoli viene valutato anche il servizio a tempo indeterminato o in qualità di dirigente con contratto a tempo determinato prestato presso la stessa amministrazione regionale o presso altre pubbliche amministrazioni.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.