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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 3

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 4
- Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 20/2002
1. L’articolo 5 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Allenamento ed addestramento dei cani
1. L'allenamento ed l’addestramento dei cani è consentito, nei giorni fissati all’articolo 30, comma 10, della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L’allenamento e l’addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC). L'allenamento e l’addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'articolo 42, comma 2, della l.r. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.