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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 3

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 2
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 20/2002 è inserito il seguente:
7 bis. Le province nell’ambito del calendario venatorio provinciale possono decidere che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l’ausilio del cane da ferma o da cerca.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.