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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 3

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 1
1. Al comma 3 bis dell’articolo 1 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), le parole: “
l’attività venatoria è consentita
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’attività venatoria e l’attività di allenamento e addestramento cani sono consentite
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.