Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 3
Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010
Art. 1
- Modifiche all’articolo 1 della l.r. 20/2002
1. Al comma 3 bis dell’articolo 1 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), le parole: “
l’attività venatoria è consentita
” sono sostituite dalle seguenti: “l’attività venatoria e l’attività di allenamento e addestramento cani sono consentite
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.