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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 5 ottobre 2009


Considerato quanto segue:


1. La disciplina prevista dalla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), ha individuato nel piano agricolo regionale (PAR) lo strumento di programmazione unitario che realizza politiche economiche agricole e di sviluppo rurale indicate nel programma regionale di sviluppo (PRS) e nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) regionale nel rispetto degli indirizzi di politica agricola comunitaria e nazionale e in linea con il criterio della gestione flessibile delle risorse finanziarie (articolo 2 della l.r. 1/2006 ). Con questa scelta il legislatore regionale ha inteso perseguire una politica organica degli interventi nel settore agricolo e rurale e superare il sistema di distinti piani di settore. In coerenza con tale scelta si rende pertanto necessario modificare la disciplina della programmazione attualmente vigente nel settore faunistico venatorio al fine di ricondurre anche gli interventi a sostegno della fauna e della caccia all’interno del PAR;


2. La previsione della programmazione faunistica e venatoria in una specifica sezione del PAR comporta la necessità rivedere il contenuto della normativa di riferimento. Nella vigente normativa infatti, il piano faunistico venatorio regionale reca contenuti di pianificazione territoriale finalizzati alla realizzazione della destinazione differenziata della superficie agricola forestale a fini faunistici e venatori che, fermo restando il rispetto della normativa regionale e degli atti di programmazione territoriale ed ambientale nazionali, regionali e locali, sono parte integrante dei soli piani faunistici venatori provinciali;


3. È importante definire le competenze della Regione, delle province e degli ambiti territoriali di caccia (ATC) nella gestione della fauna e del territorio al fine di dare certezza sulle competenze e sulle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nelle attività di settore;


4. Per sollecitare un maggiore e costruttivo apporto degli esponenti delle associazioni di categoria e rappresentanti degli enti e degli organismi coinvolti nelle attività di settore, si prevede la costituzione di un organo tecnico di consultazione sulla caccia;


5. L’attività di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati relativi all’utilizzazione del territorio a fini faunistici, alla gestione della fauna e all’attività venatoria deve essere potenziata, organizzata e resa verificabile da parte delle associazioni di categoria e della collettività. Si tratta inoltre di informazioni preziose per una programmazione consapevole da parte degli enti competenti. Per questo motivo viene costituito l’Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria;


6. La grossa fauna ungulata ha assunto negli ultimi anni densità eccessive e non più sostenibili dal territorio regionale in ragione del forte impatto di queste specie sull’ambiente, sulle altre specie di fauna selvatica e sull’attività antropica presente sul territorio. I dati in nostro possesso dimostrano infatti un sensibile incremento dei danni alle produzioni agricole e ai boschi nonché una crescita notevole degli incidenti stradali dovuti all’impatto con questi animali. Le popolazioni di cinghiale, capriolo, daino, cervo e muflone devono necessariamente essere gestite in modo rinnovato con gli strumenti oggi disponibili, ma anche con strategie nuove e più efficaci come quelle previste nella presente legge. Si rende quindi necessario integrare il testo della legge con riferimenti specifici alla gestione di queste particolari specie di fauna selvatica di cui nel 1994 non si era tenuto conto in quanto specie marginali, poco diffuse e di scarso interesse venatorio. A tal fine vengono inseriti in legge il principio della gestione della fauna su tutto il territorio regionale, l’indicazione dei criteri per la definizione delle densità sostenibili, specifici strumenti di controllo per la tutela delle produzioni agricole, la revisione delle attuali procedure propedeutiche all’attività di controllo della fauna, criteri omogenei per la l’accertamento dei danni all’agricoltura;


7. La complessità della normativa vigente in materia di fauna e esercizio venatorio e la sua necessaria implicazione con regole esistenti in altri settori impone l’assegnazione delle funzioni di vigilanza a personale preparato e aggiornato su tutte le leggi e i provvedimenti di riferimento. L’intenzione di incrementare la professionalità degli addetti e l’esigenza di garantire un controllo più capillare e informato sul territorio agricolo forestale regionale hanno portato ad una revisione delle regole inerenti l’esercizio della vigilanza venatoria;


8. L’applicazione effettuata in questi anni della disposizione per l’autorizzazione del prelievo in deroga ha evidenziato la necessità di definire con legge una procedura più puntuale;


Si approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.