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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 9
- Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 9 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 9 - Piano annuale di gestione
1. Le province, entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di attuazione annuale del PAR, approvano il piano annuale di gestione e lo trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale. Qualora venga riscontrata la mancata corrispondenza con i contenuti della suddetta deliberazione regionale la provincia deve adeguarsi entro trenta giorni.
2. La mancata approvazione del piano annuale di gestione o il suo mancato adeguamento entro i termini di cui al comma 1 esclude la provincia dalla ripartizione delle risorse regionali.
3. Il piano annuale specifica gli obiettivi e gli interventi per la gestione faunistica del territorio necessari per l’attuazione del piano faunistico venatorio provinciale, individua i soggetti attuatori e le risorse necessarie. Il piano annuale di gestione dà atto dell’avvenuta trasmissione, anche in via informatica, dei dati faunistici della precedente programmazione annuale.
4. Le province presentano, unitamente al piano annuale di cui al comma 1, il piano per la gestione degli ungulati e una relazione tecnica sull'attività svolta, comprensiva dei dati sullo stato del territorio nei diversi comprensori, sulle attività svolte ai sensi dell’articolo 28 bis, sulla frequenza dei cacciatori, sul numero delle infrazioni accertate e su ogni altro utile elemento.
5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati può comportare una riduzione del trasferimento delle risorse assegnate.
6. Ai fini di una più efficace cooperazione, nonché al fine di favorire la gestione integrata del PAR, le province e la Regione possono promuovere apposite conferenze di programmazione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.