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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 7
- Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 7 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Programmazione regionale
1. Nel piano agricolo regionale (PAR) di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), sono definiti gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo forestale destinato alla protezione delle fauna e alla caccia programmata nonché i criteri generali di sostenibilità nelle aree vocate alla presenza degli ungulati, i criteri e le modalità per il monitoraggio della fauna, per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi.
2. Nel PAR sono previste risorse per la realizzazione di progetti di valorizzazione del territorio, per l’incremento della fauna e per il ripristino degli equilibri naturali anche in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
3. La deliberazione della Giunta regionale di attuazione annuale del PAR provvede alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue:
a) nella misura del 10 per cento a favore delle province per la tutela delle produzioni agricole;
b) nella misura del 3 per cento a favore dei comuni per l’esercizio delle funzioni amministrative attribuite;
c) nella misura del 6 per cento a favore delle province per l’esercizio delle funzioni attribuite;
d) nella misura del 65,5 per cento a favore delle province per il perseguimento degli obiettivi gestionali programmati e per la realizzazione di progetti di cui al comma 2. Almeno il 30 per cento delle risorse è destinato ad interventi sul territorio a caccia programmata che devono essere realizzati attraverso gli ATC;
e) nella misura del 2,5 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale per le proprie attività e iniziative istituzionali. Il 15 per cento di tali risorse è ripartito in parti uguali fra le associazioni;
f) nella misura del 13 per cento per iniziative di interesse regionale in favore dell’ambiente e della fauna e per l’espletamento dei compiti propri della Regione.
4. Per garantire l’effettivo perseguimento degli obiettivi programmati la Regione prevede all’interno del PAR sistemi di premialità e sanzionatori.
5. Sono finalizzate al raggiungimento delle finalità della presente legge tutte le risorse riscosse a
titolo di contributo per l'esercizio della caccia in mobilità di cui all'articolo 13 ter e di tassa di concessione regionale per l’esercizio venatorio di cui alla legge regionale 15 maggio 1980 n. 54 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), alla legge 2 dicembre 1993, n. 90 (Provvedimenti in materia di tributi regionali) e allegate tariffe.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.