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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 5
- Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 6 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Pianificazione faunistico-venatoria
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria.
2. La pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle loro effettive capacità produttive e al contenimento naturale di altre specie. Per quanto riguarda le altre specie, la pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata al conseguimento della densità ottimale, alla loro conservazione e a garantirne la coesistenza con le altre specie e con le attività antropiche presenti sul territorio mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
3. Le province, nel rispetto della normativa regionale, realizzano la pianificazione faunistico venatoria mediante la destinazione differenziata del territorio.
4. Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria le province articolano il proprio territorio per comprensori omogenei al cui interno individuano gli istituti e le strutture faunistico venatorie, di cui al titolo IV, necessari alla massima valorizzazione del territorio.
5. Una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale deve essere destinata alla protezione della fauna selvatica.
6. Nelle percentuali di cui al comma 5, sono compresi i territori ove, anche per effetto di altre norme, sia vietata l’attività venatoria nonché i territori di cui all'articolo 6 bis, comma 4, lettere a), b), c), le zone di rispetto venatorio previste nel piano faunistico venatorio provinciale e di dimensioni superiori a 150 ettari, i fondi chiusi e le aree sottratte alla caccia programmata di cui all’articolo 25.
7. La superficie complessiva degli istituti di cui agli articoli 18, 20 e 21 non può superare il 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale.
8. In ogni comprensorio, la parte di territorio agro-silvo-pastorale che residua dalla presenza sullo stesso degli istituti e delle strutture di cui all' articolo 6 bis, comma 4, e non soggetta ad altra destinazione, è destinata alla caccia programmata ed è gestita dagli ambiti territoriali di caccia (ATC). Uno stesso ATC può appartenere a comprensori contigui di province diverse purché siano garantite forme di gestione unitaria.
9. I dati relativi all'estensione della superficie agro-silvo-pastorale delle province sono individuati con deliberazione della Giunta regionale e sono aggiornati sulla base dei censimenti generali.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.