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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 46
- Norma transitoria
1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo Unico dei regolamenti di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è modificato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma 1, cessano di avere applicazione le norme della deliberazione del Consiglio regionale 12 luglio 1994, n. 292 (Indirizzi regionali di programmazione faunistico-venatoria).
3. Le disposizioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del titolo VI della l.r. 3/1994 , restano in vigore fino all’approvazione del piano agricolo regionale (PAR) di cui all’articolo 7 della medesima legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.