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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 43
1. Il comma 4 dell’articolo 52 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
4. L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dalla provincia e composta da sei esperti nelle materie di cui al comma 3, dei quali tre designati dalla provincia, di cui uno con funzioni di presidente, uno designato dalle associazioni venatorie, uno dalle associazioni di protezione ambientale e uno designato dalle associazioni agricole. Per la designazione le associazioni forniscono alla provincia una terna di esperti nelle materie d'esame.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.