Menù di navigazione

Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 42
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:
e) il personale appartenente ai corpi di polizia municipale, le guardie giurate e le guardie forestali e campestri delle comunità montane;
2. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:
f) le guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 52 e le guardie ambientali volontarie di cui alla
legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale) purché in possesso dell’attestato di cui all’articolo 52;
”.
3. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 3/1994 dopo le parole: “
pubblica sicurezza
” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “
purché adeguatamente preparate sulla normativa di riferimento.
”.
4. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 3/1994 è abrogata.
5. Il comma 4 dell’articolo 51 è sostituito dal seguente:
4. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie di cui al comma 1, lettera f).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.