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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 38
- Inserimento dell’articolo 37 ter nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 37 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 37 ter - Procedure per l’attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9 della dir. 79/409/CEE
1. La Giunta regionale adotta la deliberazione per il prelievo venatorio in deroga, sentito l’ISPRA oppure, se istituito, l’istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.
2. L’ISPRA oppure, se istituito, l’istituto faunistico riconosciuto a livello regionale è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della dir. 79/409/CEE sono realizzate.
3. La deliberazione della Giunta regionale di applicazione delle deroghe si applica per periodi determinati e deve indicare:
a) le specie oggetto del regime di deroga;
b) i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati;
c) le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo per l’esercizio della deroga;
d) il numero di capi giornalmente e complessivamente prelevabili di ciascuna specie;
e) i soggetti abilitati al prelievo, individuati d’intesa con gli ATC;
f) i controlli, le forme e gli organi incaricati della vigilanza;
g) ogni altra prescrizione necessaria per una puntuale disciplina dell’esercizio della deroga.
4. La deliberazione di applicazione delle deroghe è articolata per ATC.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.