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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 37
- Sostituzione dell’articolo 37 bis della l.r. 3/1994
1. L’articolo 37 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 37 bis - Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della dir. 79/409/CEE
1. Nel corso della stagione venatoria le deroghe di cui all’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici sono consentite, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della dir. 79/409/CEE, esclusivamente per le ragioni indicate all'articolo 9, comma 1 della dir. 79/409/CEE, in conformità all’articolo 19 bis della l. 157/1992.
2. Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, in base all’accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall’articolo 9, comma 1, della dir. 79/409/CEE.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.