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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 36
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
2 bis. Ai fini del controllo delle popolazioni di fauna selvatica, le province utilizzano i metodi e le caratteristiche degli interventi ecologici come definiti dall’ISPRA.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
3. Spetta alle province, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2 bis, motivare e autorizzare piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalle province con la presenza diretta di un’agente di vigilanza di cui all’articolo 51 e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani le province possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all’articolo 51, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia.
”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
4 bis. Sono abilitati all’abbattimento delle specie storno (Sturnus vulgaris), tortora orientale dal collare (Streptopelia decaocto) e piccione di città (Columba livia forma domestica), qualora autorizzato dalla provincia per la tutela della produzione agricola e zootecnica, i cacciatori che hanno frequentato appositi corsi della durata di almeno due ore per specie organizzati dalla provincia.
”.
4. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
4 ter. I cacciatori che hanno superato l’esame per l’abilitazione alla caccia di selezione e i cacciatori di cinghiale iscritti nei registri provinciali sono equiparati ai cacciatori di cui al comma 4, per le specie di riferimento. Le abilitazioni rilasciate dalle province ai sensi del comma 4, sono valide su tutto il territorio regionale.
”.
5. Dopo il comma 4 ter dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
4 quater. La provincia per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole autorizza, in qualsiasi periodo dell’anno, i cacciatori abilitati ai sensi del comma 4, i soggetti di cui all’articolo 51, i proprietari o conduttori dei fondi interessati e le squadre di caccia al cinghiale, indicate dall’ATC, al controllo dei cinghiali.
”.
6. Dopo il comma 6 dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
6 bis. Le province possono predisporre piani di controllo del piccione di città (Columba livia forma domestica) per prevenire i danni alle coltivazioni agricole.
”.
7. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
6 ter. I capi provenienti da interventi di controllo appartenenti alle specie cinghiale, daino, cervo, muflone e capriolo, qualora non utilizzati per rifondere i danni provocati o per rimborsare i costi sostenuti per l’intervento, devono essere inviati ai centri di lavorazione abilitati ai sensi del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.