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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 35
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
6 bis. I manufatti degli appostamenti fissi autorizzati ai sensi del comma 6, possono essere installati e mantenuti in essere per il periodo di durata dell’autorizzazione. Tali manufatti sono soggetti a semplice comunicazione al comune non richiedendo un titolo abilitativo edilizio ai sensi dell’articolo 78, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.