Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2
Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010
Art. 3
- Modifiche all’articolo 2 della l.r. 3/1994
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“
2. La Regione, tenuto conto dei motivi tecnico-economici alla base del degrado del territorio, promuove lo sviluppo di specifiche iniziative, anche aventi carattere faunistico-venatorio, che favoriscano il rilancio dell’economia agricola, con particolare riguardo alle zone montane, compatibilmente con il fine di salvaguardare l’equilibrio faunistico e la biodiversità.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.