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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 29
- Inserimento dell’articolo 28 bis nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 28 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 28 bis - Gestione faunistico venatoria degli ungulati
1. La gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa l’intero territorio regionale, anche se soggetto a regime di protezione o di vincolo, persegue gli obiettivi indicati nel piano faunistico venatorio provinciale ed è finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, definite a livello locale, tenuto conto degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole e ai boschi.
2. Entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge le province determinano le densità sostenibili di cui al comma 1, sentiti gli ATC e le organizzazioni professionali agricole. Fino alla determinazione delle densità di cui al comma 1, la densità regionale è fissata, per il cinghiale, a 2,5 soggetti ogni cento ettari.
3. Le province adottano piani di gestione e prelievo di ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 2, entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Nelle aree in cui la presenza del cinghiale e degli altri ungulati non è compatibile con lo svolgimento delle attività agricole le province adottano forme di gestione non conservative delle specie. Le province predispongono programmi di gestione e di controllo avvalendosi, per la loro attuazione, dei proprietari e conduttori dei fondi ovvero dei cacciatori di selezione, delle squadre di caccia al cinghiale e dei cacciatori abilitati ai sensi dell’articolo 37.
5. Durante la stagione venatoria, nelle aree di cui all’articolo 6 bis, comma 4, lettere a), b), c), d) e g) le province adottano piani di cattura o di abbattimento degli ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 1.
6. Nei parchi regionali e nelle aree protette di cui alla l.r. 49/1995, l’ente gestore adotta piani di gestione degli ungulati che tengono conto delle densità sostenibili di cui al comma 1 e degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole, anche limitrofi ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la provincia interviene ai sensi dell’articolo 37.
7. Qualora le forme ordinarie di gestione degli ungulati non consentano di raggiungere o di mantenere le densità sostenibili di cui al comma 2, con conseguente incremento dei danni alle coltivazioni agricole e ai boschi, le province approvano e realizzano piani straordinari di gestione dandone comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale.
8 In caso di mancato esercizio da parte di una provincia delle funzioni di cui al comma 7, la
Regione esercita il potere sostitutivo di cui alla l.r. 53/2001.
9. Con regolamento regionale sono indicate le modalità per la caccia al cinghiale e per il prelievo selettivo degli altri ungulati, i criteri per l’abilitazione dei cacciatori all’esercizio della caccia agli ungulati e le modalità di accertamento dei presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 8.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.