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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 27
1. Il comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
1. Le tabelle di segnalazione prescritte ai sensi della presente legge, devono avere le
dimensioni di centimetri 20 per centimetri 30. Le tabelle recano scritta nera su fondo bianco e sono collocate su tutto il perimetro dei territori interessati e lungo le strade che li attraversano, fatta eccezione per le strade vicinali e poderali, su pali o alberi tinteggiati di bianco. Nel caso di utilizzo di alberi le tabelle sono appese con fascette di plastica.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.