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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 26
1. Al comma 6 dell’articolo 25 della l.r. 3/1994 le parole: “
all’art. 9 comma 4 lettera a)
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’articolo 6, comma 5
”.
2. Il comma 7 dell’articolo 25 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
7. Il conduttore o il proprietario che intende vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare alla provincia richiesta motivata entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio provinciale.
”.
3. Al comma 8 dell’articolo 25 della l.r. 3/1994 le parole: “
negli indirizzi regionali di cui al precedente art. 7 comma 2 lettera g)
” sono sostituite dalle seguenti: “
nel regolamento regionale.
”.
4. Al comma 9 dell’articolo 25 della l.r. 3/1994 le parole: “
dell’art. 9 comma 4 lettera a)
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’articolo 6, comma 5.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.