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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 24
1. Il comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
1. Su richiesta dei soggetti interessati, la provincia può autorizzare, regolamentandola, entro i limiti fissati dal piano faunistico venatorio provinciale e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale l’istituzione di aziende agrituristico-venatorie.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
4. La superficie minima per il rilascio dell’autorizzazione di azienda agrituristico-venatoria è di 100 ettari.
”.
3. Il comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 3/1994 è abrogato.
4. Il comma 7 dell’articolo 21 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
7. Nelle aziende agrituristico-venatorie è consentito per tutta la stagione venatoria, ad eccezione dei giorni di martedì e di venerdì, l’abbattimento di fauna selvatica di allevamento con l’esclusione dei limiti di cui all’articolo 28, comma 3, ultimo capoverso.
”.
5. Dopo il comma 7 dell’articolo 21 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
7 bis. Le immissioni di fauna selvatica sono effettuate a discrezione del titolare in tutti i periodi dell’anno. Le specie ungulate devono essere immesse in aree recintate in modo da impedire la fuoriuscita degli animali.
”.
6. Il comma 8 dell’articolo 21 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
8. La provincia, previa intesa con il titolare dell’autorizzazione e con l’ATC, può approvare piani di prelievo degli ungulati, delle specie predatrici e opportuniste da attuare nel corso della stagione venatoria. La provincia può autorizzare il controllo ai sensi dell'articolo 37, nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.
”.
7. Al comma 10 dell’articolo 21 della l.r. 3/1994 le parole: “
predisposti con le modalità e con i criteri contenuti negli indirizzi regionali di cui all’art. 7
” sono soppresse.
8. Il comma 12 dell’articolo 21 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
12. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aziende agrituristico-venatorie.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.