Menù di navigazione

Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 23
1. Il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
1. Su richiesta dei soggetti interessati, la provincia può autorizzare, regolamentandola, entro i limiti fissati dal piano faunistico venatorio provinciale e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale, l’istituzione di aziende faunistico venatorie.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 3/1994 dopo le parole: “
territorio circostante.
” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “
Le aziende faunistico venatorie hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche e sono costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica.
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
3. Le aziende faunistico venatorie sono istituite con riferimento alla fauna acquatica nelle zone umide e vallive, nonché alla tipica fauna regionale appartenente alle specie coturnice, lepre,
pernice rossa, starna e fagiano.
”.
4. Il comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 3/1994 è abrogato.
5. Il comma 8 dell’articolo 20 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
8. Nelle aziende faunistico venatorie l'attività venatoria è consentita ai soli soggetti autorizzati nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo piani di assestamento e di prelievo elaborati dalle aziende stesse e approvati dalle province. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto della presente legge con l'esclusione del limite di cui all'articolo 28, comma 3, ultimo capoverso.
”.
6. Dopo il comma 8 dell’articolo 20 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
8 bis. La provincia può autorizzare, al di fuori del periodo di caccia, il controllo ai sensi dell'articolo 37 nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.
”.
7. Al comma 10 dell’articolo 20 della l.r. 3/1994 le parole: “
predisposti con le modalità e ai sensi dei criteri contenuti negli indirizzi regionali di cui all’art. 7
” sono soppresse.
8. Dopo il comma 11 dell’articolo 20 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
11 bis. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aziende faunistico-venatorie.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.