Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2
Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010
Art. 22
- Modifiche all’articolo 18 della l.r. 3/1994
1. Il comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“
2. La provincia rilascia le autorizzazioni relative all’istituzione dei centri privati entro i limiti e nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento regionale. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica sono finalizzati alla produzione di specie selvatiche da utilizzare a fini di ripopolamento, devono essere localizzati in ambienti agroforestali idonei alle specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche dei selvatici.
”.2. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
“
2 bis. I capi prodotti nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, prima dell'immissione nel territorio regionale, devono essere muniti di contrassegni di riconoscimento forniti dalla provincia e delle certificazioni sanitarie necessarie.
”.3. Il comma 8 dell’articolo 18 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“
8. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.