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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 21
- Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 17 bis - Zone di rispetto venatorio
1. La provincia, su proposta degli ATC, può istituire zone di rispetto venatorio per l’attuazione dei programmi di miglioramento ambientale di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e).
2. Nelle zone di rispetto venatorio la provincia può consentire la caccia agli ungulati con il metodo della caccia di selezione e da appostamento.
3. Le superfici interessate dalle zone di rispetto venatorio sono escluse dalla quota di territorio di cui all’articolo 6, comma 5, nel caso abbiano durata inferiore a quella del piano faunistico venatorio provinciale e siano di superficie inferiore a 150 ettari.
4. Le zone di rispetto venatorio sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni dell’articolo 26, che recano la scritta “Zona di rispetto venatorio – divieto di caccia”. La segnaletica di cui sopra è integrata dall’indicazione delle attività vietate o limitate posta sulle principali vie o punti di accesso alla zona di rispetto venatorio.
5. Le zone di rispetto venatorio sono istituite con le modalità di cui all’articolo 15, commi 6, 7 e 8, su terreni idonei alla realizzazione degli scopi di cui al comma 1 e non suscettibili di danni gravi alle produzioni agricole.
6. Per la gestione delle zone di rispetto venatorio l’ATC si avvale prioritariamente dei proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di competenza e degli agricoltori, singoli e associati, con i quali può stipulare apposite convenzioni.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.