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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 2
- Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 1 bis
1 bis. La Regione Toscana promuove mediante attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, la cultura della sicurezza nei confronti di quelle attività che prevedono l’uso delle armi ed altri mezzi nell’esercizio venatorio.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.