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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 19
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 3/1994 le parole: “
in attuazione del piano faunistico venatorio regionale di cui all’art. 9
” sono soppresse.
2. Il comma 6 dell’articolo 15 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
6. La provincia determina il perimetro delle aree da vincolare per gli scopi di cui ai commi 1 e 2, con apposita deliberazione che deve essere pubblicata mediante affissione all'albo pretorio della provincia e dei comuni territorialmente interessati e notificata alle aziende agricole presenti sul territorio. Le medesime procedure si applicano anche in caso di modifica del perimetro delle aree da vincolare.
”.
3. Al comma 7 dell’articolo 15 della l.r. 3/1994 le parole: “
di cui all’art. 9, 4° comma, lett.e)
” sono sostituite dalle seguenti: “
contenute nel regolamento regionale
”.
4. Al comma 8 dell’articolo 15 della l.r. 3/1994 la parola: “
Regione
” è sostituita dalla seguente “
provincia
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.