Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2
Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010
Art. 18
- Modifiche all’articolo 14 della l.r. 3/1994
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“
1. La provincia provvede all'istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel rispetto del regolamento regionale.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.