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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 18
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
1. La provincia provvede all'istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel rispetto del regolamento regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.