Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2
Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010
Art. 17
- Inserimento dell’articolo 13 quater nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 13 ter della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
“
Art. 13 quater - Coordinamento degli ATC
1. Al fine di armonizzare l’attività degli ATC su tutto il territorio regionale e per garantire la piena funzionalità dei comitati di gestione, la competente struttura della Giunta regionale convoca periodicamente i presidenti degli ATC e un rappresentante dell’UPI.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.