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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 16
- Inserimento dell’articolo 13 ter nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 13 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
“A
rt. 13 ter - Accesso agli ATC
1. In ogni ATC è garantito l'accesso ad un numero di cacciatori determinato sulla base dell'indice di densità di cui all’articolo 13 bis.
2. Ogni cacciatore ha diritto ad un proprio ATC denominato, una volta accordata l’iscrizione, ATC di residenza venatoria.
3. L’ATC può ammettere un numero di cacciatori superiore a quello risultante dall'applicazione dell'indice di densità venatoria, purché siano accertate, mediante stime, modificazioni positive delle popolazioni animali selvatiche. Tali decisioni sono comunicate alla provincia e alla competente struttura della Giunta regionale.
4. I cacciatori aventi diritto all’accesso sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione all’ATC decisa dai comitati di gestione entro il tetto massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
5. L'espletamento volontario delle attività di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h), può essere considerato condizione necessaria per la riconferma dell'iscrizione all'ATC medesimo oppure costituire titolo per l'eventuale recupero di parte della quota di iscrizione versata.
6. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità di accesso agli ATC dei cacciatori residenti e non residenti in Toscana anche attraverso la mobilità venatoria.
7. I cacciatori non residenti in Toscana possono avvalersi della mobilità venatoria previo pagamento di una somma annua definita con deliberazione della Giunta regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.