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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 14
- Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 13 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Controllo sostitutivo
1. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività di cui all’articolo 12, la provincia diffida il comitato di gestione a provvedere entro sessanta giorni. Qualora il comitato di gestione non adempia entro il termine previsto, la provincia provvede direttamente.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.