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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 13
- Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 12 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 12 - Attività dell'ATC
1. Per il perseguimento delle finalità gestionali previste nel piano faunistico venatorio provinciale l’ATC svolge le seguenti attività:
a) decide, nel rispetto di quanto disposto dalle norme regionali, in ordine all'accesso all'ATC dei cacciatori richiedenti;
b) predispone programmi di intervento, anche mediante progetti finalizzati, per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ATC, attraverso adeguati censimenti, documentando anche cartograficamente gli interventi di miglioramento degli habitat;
c) determina il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni ed azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Tali forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, aperte a tutti gli iscritti all'ATC, sono realizzate in territori delimitati riferibili a zone con specifiche caratteristiche ambientali o faunistiche ed alle aree di cui all’articolo 23;
d) svolge i compiti relativi alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati;
e) predispone programmi di miglioramento ambientale comprendenti coltivazioni per l’alimentazione della fauna selvatica, il ripristino di zone umide e fossati, la differenziazione delle colture, l’impianto di siepi, cespugli e alberature, l’adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché l’attuazione di ogni altro intervento rivolto all’incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica;
f) esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio provinciale e può richiedere modifiche e integrazioni al piano stesso;
g) determina ed eroga, secondo le indicazioni contenute nel PAR, i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi;
h) organizza forme di collaborazione dei cacciatori per il raggiungimento delle finalità programmate;
i) propone alla provincia l’istituzione e la regolamentazione di zone di rispetto venatorio;
l) esercita ogni altra attività di gestione del territorio a fini faunistici e di organizzazione del prelievo venatorio funzionale al perseguimento degli obiettivi programmati.
2. Per realizzare quanto previsto al comma 1, lettere b), e) e g), l’ATC si avvale prioritariamente dei proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di competenza e degli agricoltori, singoli e associati, con i quali può stipulare apposite convenzioni.
3. In relazione alle attività di propria competenza, ciascun ATC predispone progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale e la relativa rendicontazione, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento provinciale. La provincia provvede a finanziare i predetti progetti. La provincia esamina la rispondenza fra attività svolte, direttive impartite e fondi erogati e dispone gli opportuni atti a tutela dell’interesse dell’amministrazione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.