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Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 12
- Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 11 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Gli ambiti territoriali di caccia
1. Negli ambiti territoriali di caccia (ATC) l'esercizio venatorio si svolge in forma programmata.
2. Gli ambiti territoriali di caccia hanno dimensioni subprovinciali.
3. I confini territoriali e la denominazione degli ATC sono individuati nel piano faunistico venatorio provinciale.
4. Nel caso di ATC interessanti il territorio di due o più province contigue, anche appartenenti a regioni confinanti, l’individuazione e la denominazione deve essere preceduta da apposito accordo tra gli enti interessati.
5. La gestione degli ATC è affidata ad appositi comitati di gestione i cui compiti, finalizzati al perseguimento delle finalità gestionali previste nel piano faunistico venatorio provinciale, sono definiti all’articolo 12.
6. Il comitato di gestione è composto, per il 60 per cento in misura paritaria, dai rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento di rappresentanti degli enti locali.
7. I componenti del comitato di gestione sono nominati dalla provincia.
8. I componenti del comitato di gestione di cui al comma 4, sono nominati dalla provincia maggiormente interessata territorialmente che provvede anche alla gestione.
9. La provincia esercita la vigilanza ed il controllo sull’attività dell’ATC e può impartire specifiche direttive.
10. I confini degli ATC sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26.
11. Con regolamento regionale sono indicati criteri per l’individuazione e il funzionamento degli ATC e per la nomina dei comitati di gestione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.