Menù di navigazione

Legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 10 febbraio 2010

Art. 11
- Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
Art. 10 bis - Commissione consultiva regionale
1. E’ istituita la Commissione consultiva regionale, organo di consultazione della Giunta regionale.
2. La Commissione formula proposte ed esprime pareri in ordine:
a) alla normativa in materia di gestione faunistica del territorio e attività venatoria;
b) alle iniziative di programmazione faunistico venatoria;
c) al programma annuale delle attività dell’osservatorio di cui all’articolo 10;
d) agli ulteriori argomenti proposti dal presidente.
3. La Commissione è composta dal Presidente della Giunta regionale o un suo delegato che la preside, da tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio regionale, da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione, da un rappresentante designato dall’Unione delle province italiane (UPI) Toscana e da un rappresentante degli ATC.
4. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale previa designazione da parte delle organizzazioni e associazioni di cui al comma 3.
5. La Commissione resta in carica per la durata della legislatura e si riunisce su convocazione del Presidente della Giunta regionale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
6. La partecipazione alla Commissione non comporta oneri per l’amministrazione regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.