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PREAMBOLO


Visto l’articolo 123 della Costituzione;


Visto l’articolo 79 dello Statuto della Regione Toscana;


Considerato:


- Che il Consiglio regionale con l’approvazione dell’ordine del giorno del 27 giugno 2007, si è impegnato a prevedere una significativa riduzione del numero dei consiglieri regionali, nonché a procedere ad un conseguente e proporzionale adeguamento del numero degli assessori e ad un’eventuale rivisitazione del loro status;


- Che il Consiglio regionale con deliberazione 18 dicembre 2007, n. 131, ha istituito una Commissione speciale per l’attuazione dell’ordine del giorno consiliare del 27 giugno 2007, attribuendole, fra gli altri, il compito di predisporre gli atti necessari all’attuazione dei punti 1 e 2 dell'ordine del giorno consiliare del 27 giugno 2007 ed eventuali atti correlati e/o conseguenti;


- Che la suddetta Commissione, a chiusura dei lavori, ha sottoposto alla valutazione dell’aula consiliare una relazione dalla quale emergeva come fossero emerse significative convergenze sull’ipotesi di una riduzione complessiva dei consiglieri compresa fra le dieci e le quindici unità;


- Che nella prosecuzione della discussione che in questi mesi ha visto impegnati le forze politiche presenti in Consiglio regionale è emersa una ulteriore convergenza circa l’individuazione di un tetto massimo al numero di assessori nominabili nel numero di dieci;


- Che ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, l’eventuale disciplina dell’incompatibilità fra assessore regionale e consigliere regionale è demandata alla legge;


Si approva la seguente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La presente legge statutaria è stata approvata dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 30 luglio 2009, con seconda deliberazione in data 1 ottobre 2009, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione; pubblicata sul BURT n. 2 del 12 gennaio 2010, parte prima.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.