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Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87

Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 .

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010

Art. 7
- Indirizzi alla società
1. Entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, la Giunta regionale individua con apposito atto:
a) le attività per le quali intende avvalersi della società distinguendole in istituzionali a carattere continuativo e istituzionali a carattere non continuativo, ai sensi di quanto previsto all'articolo 5 bis;
b) la determinazione del corrispettivo annuale a copertura delle attività istituzionali a carattere continuativo e, se presenti, delle attività a carattere non continuativo, da determinarsi ai sensi dell’articolo 11 ter; (26)

Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 2.

c) le modalità di raccolta, elaborazione, trasmissione e pubblicazione di dati, in conformità alle disposizioni regionali in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione e di sistema informativo;
d) gli indirizzi per l’attività, la gestione e il controllo della società. (22)

Comma così sostituito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 4.

2. Quando la Regione è unico socio, entro il 30 novembre (16)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 40.

di ogni anno, la società elabora il piano delle attività, unitamente al bilancio previsionale economico, sulla base di quanto disposto al comma 1 e lo trasmette alla Giunta regionale che lo approva entro il 31 dicembre. (23)

Periodo soppresso con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 4.

3. Quando partecipano alla società altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, il piano delle attività e il bilancio previsionale economico di cui al comma 2, sono elaborati dalla società entro il 30 novembre (16)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 40.

di ogni anno sulla base degli indirizzi dei partecipanti, resi noti alla stessa entro il 31 ottobre.(16)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 40.

Il piano delle attività e il bilancio previsionale economico sono approvati dal collegio di direzione di cui all’articolo 4 entro il 31 dicembre; contestualmente all’approvazione il collegio di direzione impartisce al consiglio di amministrazione gli indirizzi per la gestione della società.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 16.

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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 9.

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Comma prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 18.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 17.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 15.

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Comma abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 18.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 19; poi è così sostituito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 40.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 2 .

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Articolo inserito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 3 , poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 5 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 3 , comma 1.

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Comma così sostituito l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 3 , comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.