Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87
Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 .
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010
Art. 10
- Organi amministrativi(3)
1. L'organo amministrativo della società:
a) è stabilito dall'assemblea dei soci in attuazione di quanto previsto all'articolo 11 del d.lgs. 175/2016;
b) è nominato nel rispetto della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione).
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 16.
Comma prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 18.
Articolo prima inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 17.
Articolo prima sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 19; poi è così sostituito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 7 .
Articolo inserito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 3 , poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 1.