Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87
Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 .
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010
Art. 6
- Atto costitutivo e statuto
1. L'amministrazione ed il controllo sulla società sono disciplinate dallo statuto, che si conforma alle indicazioni contenute nella presente legge.
2. L’atto costitutivo e lo statuto sono soggetti a preventiva approvazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).
3. Le eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto sono approvate con la stessa procedura di cui al comma 2. Qualora, oltre alla Regione, partecipino alla società altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, tali modifiche sono proposte dal collegio di direzione di cui all’articolo 4 e approvate dalla Giunta regionale con le procedure di cui al comma 2.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 16.
Comma prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 18.
Articolo prima inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 17.
Articolo prima sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 19; poi è così sostituito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 7 .
Articolo inserito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 3 , poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 1.