Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87
Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 .
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010
Art. 3
- Controllo analogo sulla società
1. La Regione, ove sia unico socio della società, esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, con poteri di direzione, coordinamento e supervisione delle attività della società.
2. Qualora, oltre alla Regione, partecipino alla società altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, il controllo di cui al comma 1 è esercitato dai soci mediante apposito collegio, costituito ai sensi dell’articolo 4.
3. Il controllo analogo è esercitato con le modalità previste all’articolo 7 e all’articolo 8.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 16.
Comma prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 18.
Articolo prima inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 50 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 17.
Articolo prima sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 19; poi è così sostituito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 7 .
Articolo inserito con l.r. 16 maggio 2018, n. 23, art. 3 , poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24, art. 1.