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Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 86

Strumenti di prevenzione dell’usura ed educazione all’uso consapevole del denaro.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010

Art. 8
- Clausola valutativa
1. La Giunta regionale trasmette ogni anno (5)

Parole così sostituite con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 5.

al Consiglio regionale una relazione documentata sulla attuazione della legge e sui risultati con essa conseguiti, con particolare riferimento a:
a) consistenza ed attività svolte dalla rete degli sportelli, con evidenziazione delle eventuali criticità riscontrate;
a bis) attività di informazione e di sensibilizzazione del pubblico, di formazione degli operatori e di coordinamento, messe in atto per contrastare il fenomeno dell’usura; (6)

Lettera aggiunta con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 5.

b) finanziamenti erogati ai sensi dell’articolo 6, e loro utilizzazione;
c) iniziative volte ad attivare il coinvolgimento dei soggetti esterni alla Regione di cui agli articoli 3 e 4;
d) elementi di conoscenza emersi dagli studi realizzati ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 5 .

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Lettera aggiunta con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.