Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 86
Strumenti di prevenzione dell’usura ed educazione all’uso consapevole del denaro.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010
Art. 8
- Clausola valutativa
1. La Giunta regionale trasmette ogni anno (5) al Consiglio regionale una relazione documentata sulla attuazione della legge e sui risultati con essa conseguiti, con particolare riferimento a:
a) consistenza ed attività svolte dalla rete degli sportelli, con evidenziazione delle eventuali criticità riscontrate;
a bis) attività di informazione e di sensibilizzazione del pubblico, di formazione degli operatori e di coordinamento, messe in atto per contrastare il fenomeno dell’usura; (6)
b) finanziamenti erogati ai sensi dell’articolo 6, e loro utilizzazione;
c) iniziative volte ad attivare il coinvolgimento dei soggetti esterni alla Regione di cui agli articoli 3 e 4;
d) elementi di conoscenza emersi dagli studi realizzati ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.