Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 86
Strumenti di prevenzione dell’usura ed educazione all’uso consapevole del denaro.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010
Art. 3
- Rete degli sportelli per la prevenzione dell’usura
1. Per favorire attività di assistenza e sostegno ai soggetti a rischio di usura, la Regione promuove una rete integrata di sportelli diffusi sul territorio regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione provvede mediante:
a) il sostegno, mediante appositi contributi, agli sportelli delle associazioni e delle fondazioni di cui all’articolo 15, comma 4, della legge 108/1996, iscritte nell’apposito elenco presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la prevenzione del fenomeno dell'usura, aventi sede in Toscana e operanti sul territorio regionale;
b) le attività di raccordo con gli sportelli dei Confidi, di cui all’articolo 15 della legge 108/1996, attivi sul territorio regionale;
c) la creazione di un sistema di pronto ascolto diffuso omogeneamente sul territorio regionale, integrando, tramite convenzione operativa;
1) gli sportelli dei soggetti di cui alle lettere a) e b) e gli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 della l. 3/2012; (3)
2) tutti gli sportelli degli enti locali e delle altre amministrazioni pubbliche rivolti ai cittadini e alle imprese;
3) i punti di accesso assistito di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana);
4) le associazioni di volontariato e altre associazioni non lucrative, le associazioni di categoria e le associazioni rappresentative dei lavoratori, individuate con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei criteri indicati al comma 4;
5) le attività della Croce rossa italiana e della Caritas Italiana in quanto soggetto incaricato della redazione del rapporto annuale sull’usura. (3)
d) la realizzazione di un sistema informativo, in grado di integrare e mettere in rete le strutture e i soggetti di cui alla lettera c) presenti sul territorio regionale, nel rispetto della l.r. 1/2004 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
3. La Regione altresì:
a) promuove attività formative per gli operatori attivi nelle strutture di cui al comma 2, lettera c);
b) predispone e mantiene l’infrastruttura di rete necessaria al sistema informativo di cui al comma 2, lettera d), anche attraverso la rete telematica regionale toscana;
c) monitora le attività rilevanti il sistema della rete degli sportelli.
4. I criteri richiesti per i soggetti di cui al comma 2, lettera c), numero 4), sono individuati, anche in modo alternativo, in :
a) omogenea finalità degli statuti con le finalità della presente legge;
b) presenza di adeguato organico e strutture tecnologiche;
c) disponibilità di ampie fasce di orario dedicato;
d) presenza sul territorio regionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.