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Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 86

Strumenti di prevenzione dell’usura ed educazione all’uso consapevole del denaro.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2010





PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera u), dello Statuto;


Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura);


Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura);


Vista la legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento); (1)

Visto aggiunto con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 1.




Considerato quanto segue:


1. La Regione si impegna, adottando la presente legge, a sostenere ogni iniziativa volta a contrastare il fenomeno dell’usura, considerandolo come una delle offese più gravi alla dignità della persona, e ad assicurare, mediante l’educazione all’uso consapevole del denaro, condizioni di sviluppo economico della Toscana in un contesto di giustizia sociale e di contrasto alla illegalità, anche in situazioni di crisi;


2. Per avviare politiche dirette al contrasto del fenomeno dell’usura, anche a livello di interventi di carattere sociale, occorre porre le condizioni volte a prevenire il progressivo indebitamento delle famiglie e ad ostacolare l’attenzione della criminalità organizzata per le imprese;


3. Risulta di fondamentale importanza l’attività svolta in questi anni dai soggetti dedicati alle iniziative di prevenzione del fenomeno dell’usura ai sensi dell’articolo 15 della legge 108/1996, come i Confidi e la “Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura”, la quale, attraverso i centri di ascolto, fornisce informazioni e supporto alle persone e alle imprese, affinché possano superare gravi situazioni di difficoltà finanziarie;


4. Con la presente legge si coinvolgono, nella fondamentale attività di prevenzione, tutte le realtà che nel territorio toscano si occupano del fenomeno usura, sia enti pubblici che soggetti privati, comprese le realtà associative, in modo da utilizzare tutte le sinergie per far emergere il fenomeno e contrastarlo in modo efficace;


5. Come strumenti necessari a prevenire fenomeni di usura la presente legge afferma il ruolo essenziale delle iniziative informative ed educative in grado di favorire una cultura della “legalità del denaro” per tutta la cittadinanza;


6. Che occorre altresì una rete regionale condivisa di prevenzione, di primo intervento e sostegno alle persone a rischio di usura, alle vittime e alle loro famiglie, attraverso la creazione di un sistema informativo e di ascolto volto ad alleviare situazioni di difficoltà e ad indirizzare le persone in modo diretto verso gli strumenti più efficaci;


7. Che è opportuno favorire lo studio e il monitoraggio degli interventi, sia per ottenere un profilo conoscitivo del fenomeno sia per valutare l’incidenza che l’offerta di opportunità e di possibilità messa a disposizione dai centri di ascolto ha sulla sua diminuzione o proliferazione;


8. Per un’efficace attività di contrasto appare essenziale che la rete regionale dei soggetti che si occupano del fenomeno avvii uno studio e un monitoraggio costante dei dati e della documentazione di cui possono venire a conoscenza, in modo da individuare gli strumenti più idonei a far emergere un fenomeno che vive sommerso, in condizioni di assoluta oscurità;


9. Il ruolo della Regione, con la presente legge, è quello di valorizzare anche le iniziative e di stimolare le progettualità espresse dai comuni o dal mondo delle associazioni;


10. Il gruppo di coordinamento istituito dalla legge, senza competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, è volto ad esercitare funzioni istruttorie per gli atti più importanti di competenza regionale ed è un momento significativo di visione integrata con apporti anche esterni all’amministrazione regionale;


10 bis. Considerate le evidenze emerse nella ricerca dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) “Il fenomeno dell’usura e del sovraindebitamento in Toscana” del gennaio 2018, in particolare nella parte in cui si sottolinea come il fenomeno, nel territorio e nel contesto socio economico della Regione Toscana, permanga a livelli di allerta, con prospettiva di incremento e che tale tendenza risulta nei fatti agevolata dal perdurare della crisi economica, e la conseguente necessità di aggiornare la vigente normativa regionale, sia in relazione alle modifiche normative medio tempore intervenute a livello nazionale, sia in relazione all’esigenza di creare una maggiore sinergia fra i soggetti coinvolti nella rete degli sportelli di prevenzione dell’usura; (2)

Punto aggiunto con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 2.



si approva la presente legge


Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 5 .

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Lettera aggiunta con l.r. 10 dicembre 2019, n. 73, art. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.